Copyright©1999-2001 ARDEA riproduzione vietata, tutti i diritti della legge sui diritti d'autore |
![]() |

|
Listituzione
e la gestione delle Aree Marine Protette in Italia sono regolate dalle
seguenti leggi di cui
riportiamo i punti più salienti: |
Legge 31 dicembre 1992 , numero 979 |
| Legge 6 dicembre 1991, numero 394 | |
| Legge 8 ottobre 1997, numero 344 | |
| Legge 9 dicembre 1998, numero 426 | |
|
TITOLO V Riserve Marine 25. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per limportanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. 26. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui allarticolo 1 ed in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dellambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dellambiente naturale sezione protezione dellambiente per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati. Ai fini della Proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per e quali appare opportuno lassoggettamento a protezione, accerta:
La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dellaccertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto il parere dellIstituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui allarticolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (9). Ai fini dellesercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dellambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonché da membri del consiglio di amministrazione dellIstituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo. 27. Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita. Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita. Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita. In particolare possono essere vietate o limitate:
Il decreto di istituzione della riserva prevede:
Nellambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica. Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dellagricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato. Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante delleco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dellambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale, è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attività di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto. 28. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività dei protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso lIspettorato centrale per la difesa del mare, di cui allarticolo 34. Per la vigilanza e leventuale gestione delle riserve marine, lIspettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e così composta:
Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute. La commissione affianca la Capitaneria e lente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dallente delegato. Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con i Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. 29. Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la sezione del Consiglio nazionale per la protezione dellambiente avente specifica competenza per tutte le questioni relative alla tutela e alla protezione dellambiente marino. La sezione è composta da 13 membri scelti fra persone di particolare qualificazione e competenza nella materia della tutela e protezione dellambiente marino, di cui:
In caso di mancata designazione di membri entro un mese dalla richiesta, il Consiglio nazionale è convocato e delibera con i membri già designati, purché di numero non inferiore alla metà più uno dei propri componenti. La sezione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, e dura in carica cinque anni. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti. La sezione è presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato. 30. Per violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che i fatto costituisca reato, la sanzione amministrazione da lire 200.000 a lire 5 milioni Per violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che i fatto costituisca reato, la sanzione amministrazione da lire 200.000 a lire 5 milioni Per violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che i fatto costituisca reato, la sanzione amministrazione da lire 200.000 a lire 5 milioni La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione. Il violatore è tenuto altresì alla restituzione dei quanto comunque asportato dalla riserva. 31. Nella prima applicazione della presente legge, laccertamento di cui al secondo comma dellarticolo 26, ha luogo con riferimento alla seguenti aree:
32. Per lonere derivante dallattuazione degli articoli 26 e 28 è autorizzata, per il periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo le quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui allart. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa allanno 1982 è determinata in lire
500 milioni. |
|
|
LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE TITOLO II Aree naturali protette nazionali Articolo 18 Istituzione di aree protette marine 1.In attuazione del programma il Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e dintesa con il Ministro del tesoro istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. Listruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dellarticolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. 2. Il decreto istitutivo contiene tra laltro la denominazione e la delimitazione dellarea, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dellarea e prevede altresì, la concessione duso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui allarticolo 19, comma 6. 3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Per il finanziamento dei programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. 5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Articolo 19 Gestione delle aree protette marine 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area marina è assicurato attraverso lIspettorato centrale per la difesa del mare. Per leventuale gestione delle aree protette marine, lIspettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dellarea protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute. 2. Qualora unarea marina protetta sia istituita in acque confinanti con unarea protetta terestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per questultima. 3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dellambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive. In particolare sono vietati:
4. I divieti di cui allarticolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine. 5. Con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che dosciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. 6. Beni del demanio marittimo e zone di mare comprese nelle aree marine protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dellarea medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti allinterno dellarea protetta fanno parte della medesima. 7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalla Capitanerie di porto, ai sensi dellarticolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. Articolo 29 Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge. Articolo 21 Vigilanza e sorveglianza 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dellambiente e dal Ministro della marina mercantile. 2. La
sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e
nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato
senza variazioni allattuale pianta organica dello stesso. TITOLO IV Disposizioni finali e transitorie Articolo 36 Aree marine di reperimento 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui allarticolo 4 possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui allarticolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
2. La Consulta per la difesa del mare, può, comunque, individuare, ai sensi dellarticolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine. Nella legge 8 ottobre 1997, n. 344 è stata inoltre aggiunta larea: Parco Marino "Torre del Cerrano". |